Risarcimento danni
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno”.
L’art. 2043 del Codice Civile, affonda le
sue radici nella tradizione giuridica romanista, più precisamente
deriva dalla legge romana “lex Aquilia” datata intorno
all’anno 286 a.C., che per la prima volta introdusse l’obbligo
del risarcimento dei danni cagionati a terzi, indipendentemente
da un pre-esistente rapporto contrattuale tra le parti.
La responsabilità per fatto illecito si definisce dunque
anche “responsabilità extracontrattuale”
(poichè riguarda tutti coloro che non sono precedentemente
e necessariamente legati da un contratto o qualunque rapporto, ma
entrano in relazione nel momento in cui l’azione di uno cagiona
un danno ad un altro).
Il fatto dannoso dunque, genera in capo a colui che lo compie,
una “obbligazione” di risarcimento ove sia dimostrata
la sussistenza degli elementi che compongono il cosidetto “illecito
civile”.
Gli elementi necessari per la determinazione della responsabilità
sono:
- Elemento soggettivo: quando il danno è
voluto, come effetto della propria azione, o comunque si accetta
l'eventualità che si verifichino conseguenze dannose, anche
se non sono l'obiettivo primario dell'atto.
- Elemento oggettivo: Si compone di comportamento
ingiusto, evento dannoso e nesso di causalità.
- Comportamento ingiusto: È l'azione umana
illecita cioè contraria a norme dell'ordinamento giuridico,
agli usi, al buon costume, o in generale alla diligenza nel comportamento.
- Evento dannoso: È il pregiudizio subito
dal soggetto diverso da quello che ha tenuto la condotta. Può
essere un danno economico, (danno emergente, lucro cessante), oppure
danno non economico. La giurisprudenza più recente ha ricondotto
a questa fattispecie anche il danno biologico e il danno esistenziale,
come lesione dell'integrità psico-fisica e delle abitudini
di vita del danneggiato. Viene risarcito con valutazione equitativa
dal giudice.
- Nesso di causalità: È il legame
causa-effetto che deve legare la condotta con l'evento, nel senso
che l'azione deve essere causa diretta ed immediata del danno. Cause
di forza maggiore, o caso foruito, possono escludere il nesso di
causalità.
- Risarcimento: L'obbligo di risarcimento è
la conseguenza del fatto illecito, che genera appunto l’obbligazione.
Secondo la legislazione italiana, il termine di prescrizione, entro
il quale il risarcimento deve essere richiesto, è di cinque
anni, salvo altre ipotesi specifiche.
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