Proprietà - Locazioni
La proprietà è il principale diritto
reale, e si configura in via approssimativa come il diritto di un
soggetto di godere e di disporre delle cose che gli appartengono.
Nel diritto romano il concetto di proprietà (dominium ex
iure Quiritium) era particolarmente forte ed incisivo nell’ampiezza
dei poteri attribuiti al proprietario sulla res.
Nel “Digesto” la proprietà è cosi definita:
dominium est ius utendi et abutendi; quatenus iuris ratio patitur.
I concetti statici e forti della proprietà del diritto romano
si sono poi evoluti nel tempo fino alle moderne concezioni occidentali.
Il codice civile italiano del 1942, prendendo atto del ridimensionamento
del ruolo statico della proprietà da parte dei valori dinamici
emergenti, dell’iniziativa economica, dell’impresa,
del lavoro, rinuncia a definire il diritto di proprietà,
ed enuncia semplicemente i tradizionali poteri del proprietario
di godere e disporre della cosa (art. 832).
La vera configurazione della proprietà
sotto il profilo interno è quella che concerne il contenuto
del diritto, ossia l’ampiezza del dominio sulla cosa che l’ordinamento
riserva al titolare, che esercita i propri diritti in modo pieno
ed esclusivo.
Il carattere della pienezza è riferito al contenuto normale
del diritto, quando cioè non esistono su esso i vari limiti
derivanti o da diritti altrui sulla cosa o da altri obblighi previsti
dalla legge.
Se sulla cosa di proprietà di un soggetto è costituito
un diritto reale di godimento, ad esempio, un usufrutto totale a
favore di un altro soggetto, o una locazione immobiliare, il diritto
di proprietà diviene limitato dalle facoltà di godimento
ed in certa misura di disposizione che spettano ad un usufruttuario
o locatario.
Molteplici sono gli esercizi del diritto relativi alla proprietà
e al godimento dei beni, e la legge li disciplina in appositi istituti
in tutto il libro terzo del codice civile.
Esistono infine vincoli di diritto pubblico che possono gravare
sulla proprietà, che il codice inserisce nelle disposizioni
generali e rinvia alle leggi speciali in materia.
I modi di acquisto della proprietà sono strettamente limitati
a quelli previsti dalla legge, e si dividono principalmente in acquisto
a titolo originario (quando l’acquisto avviene senza che il
diritto di proprietà derivi da un precedente titolare) ed
acquisto a titolo derivativo (quando la proprietà si trasferisce
da un precedente titolare ad un titolare nuovo).
Esistono poi diritti reali su cose altrui, basati cioè sul
diritto di godimento di beni in proprietà ad altri.
Diverso dalla proprietà, ma legato ad essa frequentemente
proprio dai rapporti giuridici tra soggetti, è il possesso.
Un soggetto può essere proprietario di una
cosa, o più semplicemente esserne possessore. Il possessore
non è proprietario della cosa, ma la utilizza come se fosse
proprietario. Proprietario e possessore possono coincidere come
figure, ma possono anche non coincidere.
L’art. 1140 del codice civile definisce il possesso come “il
potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
La proprietà immobiliare, trae anch’essa
fondamento dall’ordinamento romano, che ne dava una concezione
essenzialmente verticale, tramandata finoa ai giorni nostri: il
proprietario di un suolo, definito in estensione e confini, è
proprietario di tutto ciò che è sopra e di tutto ciò
che è sotto detto suolo. L’antica frase coniata dai
romani che definiva ciò recita: usque ad inferos et usque
ad sidera (dagli inferi al cielo).
Tale definizione, seppur idealmente abbracciata dalla dottrina
moderna non è più comunque in armonia con l’attuale
concezione della proprietà limitata e con le varie esigenze
dell’industria e della tecnica dell’epoca moderna.
Tuttavia restano tutti i principi fondamentali connessi con questa
definizione, come quello ad esempio che qualunque bene edificato
su un fondo è di proprietà del titolare del fondo.
|